NOTA LEGALE
» DECRETO LEGISLATIVO DEL 9 APRILE 2003 N.70 (stralcio).
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Art. 31 (Attuazione della direttiva
2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della societa' dell'informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno).
- 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
e con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e
2, un decreto legislativo per dare organica attuazione
alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della societa' dell'informazione,
in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 2, nonche' dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) definire le informazioni obbligatorie generali che
devono essere fornite dal prestatore di un servizio
ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti
autorita' da designare ai sensi della normativa vigente
nonche' le modalita' per renderle accessibili, in modo
facile, diretto e permanente; in particolare, devono
essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi
dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi
di consegna e deve essere reso esplicito che l'obbligo
di registrazione della testata editoriale telematica
si applica esclusivamente alle attivita' per le quali
i prestatori del servizio intendano avvalersi delle
provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62,
o che comunque ne facciano specifica richiesta;
b) definire gli obblighi di informazione sia per la
comunicazione commerciale che per la comunicazione non
sollecitata; quanto a quest'ultima, ai sensi della normativa
sul trattamento dei dati personali, devono essere incoraggiati
ed agevolati sistemi di filtraggio da parte delle imprese.
In ogni caso, l'invio di comunicazioni non sollecitate
per posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari
di comunicazione per il destinatario;
c) definire l'impiego di comunicazioni commerciali fornite
da soggetti che esercitano una professione regolamentata,
nel rispetto delle relative norme applicabili, nonche'
forme e procedure di consultazione e cooperazione con
gli ordini professionali, nel rispetto della loro autonomia,
per la predisposizione delle pertinenti norme e per
incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a
livello comunitario che precisino le informazioni che
possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali;
d) disciplinare la responsabilita' dei prestatori intermediari
con riferimento all'attivita' di semplice trasporto;
in particolare, il prestatore non sara' considerato
responsabile delle informazioni trasmesse a condizione
che:
1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione;
2) non selezioni il destinatario della trasmissione;
3) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse;
e) disciplinare la responsabilita' dei prestatori con
riferimento alla memorizzazione temporanea detta "caching";
il prestatore non sara' considerato responsabile della
memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di
tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere
piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari
a loro richiesta, a condizione che egli:
1) non modifichi le informazioni;
2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;
4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto
e utilizzato dalle imprese del settore;
5) non interferisca con l'uso lecito delle tecnologie
ampiamente riconosciute ed utilizzate nel settore per
ottenere dati sull'impiego delle stesse informazioni;
6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni
che ha memorizzato o per disabilitarne l'accesso, non
appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che
le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si
trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle
informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo
giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha
disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso;
f) disciplinare la responsabilita' dei prestatori con
riferimento all'attivita' cosiddetta di "hosting";
il prestatore non sara' considerato responsabile delle
informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario
del servizio, a condizione che egli:
1) non sia effettivamente al corrente del fatto che
l'attivita' o l'informazione e' illecita;
2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non
sia al corrente dei fatti o di circostanze che rendano
manifesta l'illegalita' dell'attivita' o dell'informazione;
3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente
per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso;
g) disciplinare le modalita' con le quali i prestatori
di servizi delle societa' dell'informazione sono tenuti
ad informare senza indugio la pubblica autorita' competente
di presunte attivita' o informazioni illecite dei destinatari
dei loro servizi o a comunicare alle autorita' competenti,
a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione
dei destinatari dei loro servizi, con cui hanno accordi
di memorizzazione dei dati;
h) favorire l'elaborazione, da parte di associazioni
o di organizzazioni imprenditoriali, professionali o
di consumatori, di codici di condotta per evitare violazioni
dei diritti, garantire la protezione dei minori e salvaguardare
la dignita' umana;
i) prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate
e dissuasive nei confronti delle violazioni;
l) prevedere che il prestatore di servizi e' civilmente
responsabile del contenuto di tali servizi nel caso
in cui, richiesto dall'autorita' giudiziaria o amministrativa,
non ha agito prontamente per unpedire l'accesso a detto
contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere
illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto
di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato
la dovuta diligenza;
m) prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore
e destinatario del servizio della societa' dell'informazione,
la composizione extragiudiziale delle controversie possa
adeguatamente avvenire anche per via elettronica".
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